morosità

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Cosa fare in caso di morosità?

La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per i servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall’assegnazione. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell’anno qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario e ne sia derivata l’impossibilità o la grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell’assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, l’ente gestore può concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a quello indicato al comma 1, segnalando la morosità al Comune che dovrà verificare la possibilità di utilizzare il fondo sociale di cui all’articolo 21 della Legge regionale 2 aprile 1996, n.10.

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’ente gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.

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