ampliamento, ospitalità, decadenze, subentri e volture

torna alle faq - domande frequenti

 

Cosa fare in caso di ampliamento, ospitalità, decadenze, subentri e volture?

Per subentri (art. 12 L.R. 10/96), ampliamento del nucleo familiare (art. 13 Legge regionale 10/96) ed ospitalità temporanea (art. 14 Legge regionale 10/96) le pratiche sono istruite dal Comune di Venezia. Gli uffici Urp (sportello locazioni) lo prendono in carico solo a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuta autorizzazione da parte del Comune di Venezia. La dichiarazione di decadenza (art.27 Legge regionale 10/96) è di competenza del Comune di Venezia. Urp raccoglie e verifica la documentazione relativa all’istruttoria, aggiorna i dati nel programma gestionale, cura l’archiviazione cartacea e informatica delle variazioni avvenute, cura l’aggiornamento della bollettazione a seguito delle variazioni acquisite e comunica all’inquilino le variazioni apportate.

Ampliamento per nascita del figlio o variazione del reddito nell’anno in corso L’assegnatario deve comunicare, ai fini del calcolo del canone di locazione, la modifica del reddito (in diminuzione), il trasferimento di un componente del nucleo, l’aggiornamento del nucleo per nascita.

Domanda

Mi è nato da poco un bambino. Devo comunicarlo ad Insula o non importa, visto che non cambia niente e che non devo chiedere nessuna autorizzazione?

Risposta

Deve comunicarlo perché aumenta la deduzione nella definizione del canone di locazione.

Altre informazioni

Insula deve conoscere sempre la composizione esatta del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio e dunque anche qualunque suo mutamento. Al nucleo familiare assegnatario originario (quello riportato nel contratto di locazione) possono aggiungersi solo le persone che la legge elenca (comma 3 art. 13 della Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10). La procedura per autorizzare il nuovo entrato a far parte del nucleo si chiama “ampliamento” e si avvia con la comunicazione dell’assegnatario. La richiesta per comunicare, ai fini del calcolo del canone di locazione, la modifica del reddito (in diminuzione), il trasferimento di un componente del nucleo, l’aggiornamento del nucleo per nascita avviene con il modulo Ampliamento per nascita o variazione del reddito nell’anno in corso scarica il pdf.

Ospitalità temporanea

È ammessa l’ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a quattro mesi. Qualora l’ospitalità si protragga per un periodo superiore, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, l’ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune e contestuale segnalazione dell’assegnatario all’ente gestore. La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal superamento del termine di cui al comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto. A seguito dell’ordinanza di autorizzazione l’ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata. L’ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell’assegnatario sia nei confronti dell’ente gestore.

Domanda

Ho assunto regolarmente una badante per prestare assistenza a mia madre invalida. Abitiamo in una casa di edilizia residenziale pubblica. Posso ospitarla? Avrò maggiorazioni sul canone di affitto?

Risposta

È ammessa – previa richiesta motivata dell’assegnatario alla direzione Patrimonio e Casa, settore Politiche della residenza del Comune di Venezia con conseguente autorizzazione – l’ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni. È ammessa altresì – previa motivata e documentata comunicazione dell’assegnatario alla direzione Patrimonio e Casa, settore Politiche della residenza del Comune di Venezia – la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l’indennità aggiuntiva. L’ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell’alloggio, della determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso.

Restituzione dell’alloggio e sloggio dell’inquilino

L’Urp di Insula entra in possesso dell’immobile attraverso la consegna delle chiavi da parte del Comune di Venezia in caso di sloggio oppure dall’inquilino stesso in caso di rilascio. In caso di restituzione dell’immobile da parte dell’inquilino, lo stesso provvede a compilare il modulo per Modalità restituzione alloggio scarica il pdf.

Contestualmente alla presentazione del modulo, l’inquilino deve presentare tutte le attestazioni, da parte degli enti erogatori, che dimostrino la chiusura delle utenze. A seguito di ricevimento del modulo per Modalità di restituzione alloggio, compilato e firmato dall’assegnatario o erede, l’Urp comunica all’ufficio Manutenzione edilizia residenziale l’intenzione dell’inquilino di restituire l’alloggio per programmare il ritiro. L’inquilino viene quindi contattato dall’Urp per fissare un appuntamento per la restituzione (attraverso sopralluogo) e per il ritiro delle chiavi. Il ritiro dell’alloggio è svolto dall’ufficio Manutenzione edilizia residenziale che provvede al ritiro delle chiavi e alla verifica dello stato di consistenza finale dell’immobile. Al momento del ritiro, l’alloggio deve essere stato sgomberato da tutta la mobilia e ritinteggiato.

Dal momento della presentazione del modulo l’assegnatario ha 90 giorni per effettuare lo sgombero. Il canone di locazione verrà conteggiato fino a quando l’immobile non verrà riconsegnato ad Insula. I moduli di Verbale di rilascio alloggio (di competenza di gestione locazioni) e quello di Stato consistenza alla restituzione alloggio (di competenza del servizio Manutenzioni), redatti con i dati del sopralluogo, vengono ritirati e inviati dall’Urp al Comune di Venezia, direzione Patrimonio e Casa che, successivamente provvede a cessare la posizione contabile e la risoluzione del contratto. Limitatamente agli alloggi per cui è stata decisa la rimessa a reddito da parte del Comune di Venezia direzione Patrimonio e Casa, settore Politiche della residenza, al termine dei lavori, il servizio Manutenzioni fornisce al servizio locazioni le informazioni riguardanti la tipologia dei lavori eseguiti e lo stato di fatto dell’alloggio attraverso il modulo Verbale consegna chiavi e individuazione tipologia lavori eseguiti in alloggio vuoto per la successiva rimessa a reddito e provvede all’adeguamento dell’equo canone secondo quanto disciplinato dalla legge 392/78. L’assegnatario può richiedere la restituzione del deposito cauzionale. Insula provvede all’istruttoria per la verifica dell’effettivo incasso del deposito e il calcolo gli interessi legali maturati.

L’assegnatario dovrà quindi:

  • recuperare una copia del bollettino che attesti il versamento del deposito cauzionale e inviarla a Insula a mezzo posta, fax o e-mail;
  • in caso di impossibilità nel rintracciarlo l’Urp verificherà se nella propria pratica ne è conservata una copia;
  • in caso non esistesse una copia del bollettino, il deposito non verrà rimborsato.

In ogni caso, il deposito verrà rimborsato al netto di fitti non pagati ed eventuali interventi di ripristino che si siano resi necessari all’atto della restituzione. La richiesta di rimborso avviene con il modulo Richiesta di rimborso deposito cauzionale scarica il pdf.

Subentro nella domanda e nell’assegnazione

In caso di decesso del concorrente all’assegnazione o dell’assegnatario subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare come definito dall’articolo 2 e secondo l’ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di decesso. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore dei componenti il nucleo anche in caso di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali o nei casi previsti dall’articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), e), f). In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario, subentra nell’assegnazione dell’alloggio e ha diritto ad ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell’ente gestore. La richiesta di subentro avviene con il modulo Istanza di subentro/intestazione nella titolarità della locazione scarica il pdf.

Cambi e trasferimenti

Le pratiche di cambio consensuale dell’alloggio assegnato e di trasferimento sono istruite dal Comune di Venezia. Tali comunicazioni vanno inviate al Comune di Venezia, settore Inquilinato e politiche della residenza, direzione Patrimonio e casa –– Santa Croce 353 – 30135 Venezia utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune. Insula le prende in carico solo a seguito del ricevimento della comunicazione d’avvenuta autorizzazione da parte del Comune e attiva le procedure necessarie (ad esempio risoluzione e stipula nuovo contratto d’affitto, variazioni del canone, consegna chiavi ecc.).

torna alle faq - domande frequenti