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Organi di Amministrazione e Gestione

Ultimo aggiornamento 13 marzo 2024

Riferimenti normativi: articolo 13, comma 1, lett. a) d.lgs. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo ex articolo 8 d.lgs. 33/2013

struttura e organigramma in corso 

Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri la maggioranza dei quali nominati dal Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 2449 Codice Civile e dell’art. 50, comma 8 D.Lgs. 267/2000. In caso di Consiglio di Amministrazione, la nomina di un Consigliere spetta alla Città Metropolitana di Venezia. In caso di un Amministratore Unico la nomina spetta al Sindaco del Comune di Venezia.

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011. La durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quella di legge. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica fatta salva la possibilità per l’Assemblea di prevedere all’atto della nomina una scadenza anteriore a tale data. I consiglieri così nominati durano in carica fino alla nomina dei successori.

L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, secondo le disposizioni di legge che limitano il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente da enti locali e dalle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a norma di legge. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare e del Sindaco.

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

 

Direttore Generale

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale è prevista la nomina di un Direttore Generale con potere di sovrintendere e provvedere alla gestione e all’amministrazione della società e a quant’altro nell’interesse della società stessa, salvo quanto espressamente di spettanza dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea.

Il Direttore Generale ha facoltà di nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

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